Ricordo che
la Diffamazione è reato.
[1] Art.595 codice penale
(Diffamazione): Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente , comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa
fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a
lire un milione.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità
costituita in collegio, le pene sono aumentate.